Sismabonus: cos’è e come funziona l’agevolazione

Aggiornamento di ottobre 2021: Il Sismabonus rientra tra i bonus edilizi prorogati al 2024. Lo si legge nel Disegno di Legge di Bilancio 2022 dove viene però anche specificato che non è prevista per i bonus ordinari la proroga della cessione del credito e dello sconto in fattura, in programma solo per interventi da 110% e fino al 2025.

Il Sismabonus era stato ufficialmente elencato, anche nel Documento programmatico di bilancio tra i bonus edilizi riconfermati anche per il 2022.

Il Superbonus 110% è stato prorogato con calendario differenziato, dal 2024 l’aliquota scende.

** Il Sismabonus è l’agevolazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (articolo 16, comma 1-bis, Dl 63/2013). Si tratta di una detrazione Irpef o Ires che viene riconosciuta ai contribuenti (privati e società) che effettuano lavori per mettere in sicurezza le proprie case e gli edifici produttivi, quindi lavori antisismici realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. Le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3 (rimane esclusa la sola zona 4)*.

La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96 mila euro per unità
immobiliare e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Tra le spese ammesse a beneficiare del Sismabonus rientrano anche quelle per la classificazione e la verifica sismica degli immobili (articolo 16, comma 1-sexies). Inoltre, vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati (quindi la detrazione prevista per gli interventi antisismici può essere applicata, per esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessarie al completamento dell’opera).

Di base, l’agevolazione è al 50% in cinque anni, ma si può usufruire di una maggiore agevolazione nei seguenti casi:

  • quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico,
    che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta
    nella misura del 70% delle spese sostenute (75% se gli interventi riguardano le parti comuni di edifici condominiali)
  • se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione
    spetta nella misura dell’80% delle spese sostenute (85% se gli interventi riguardano le parti comuni di edifici condominiali)

SUPER SISMABONUS 110%

ATTENZIONE: se sono rispettate tutte le condizioni previste dal Superbonus, l’agevolazione è potenziata al 110% e diventa quindi Super Sismabonus.

In pratica in alcuni casi il Superbonus assorbe il Sismabonus ordinario: questo significa che se sono rispettate tutte le condizioni previste dal Superbonus, vige l’obbligo di applicare il 110% e non è possibile scegliere di applicare le aliquote del (senz’altro meno complesso) Sismabonus ordinario.

Il Superbonus 110% è stato prorogato con calendario differenziato, dal 2024 l’aliquota scende

Le aliquote del 50-70-75-80-85% sono comunque ancora in vigore anche dopo il 1° luglio 2020 (e fino al 31 dicembre 2021). Quindi, se non si rispettano i criteri del Superbonus (ad esempio perché il contribuente detiene un capannone, oppure è un professionista che detiene un’unità immobiliare non in condominio, oppure è un’impresa) continuano ad applicarsi le aliquote del Sismabonus ordinario.

Grazie al Decreto Rilancio 2020, inoltre, è stata introdotta la possibilità di cessione del credito e sconto in fattura anche per il Sismabonus 110 oltre che per tutti gli altri interventi agevolabili con l’Ecobonus 65%, il Bonus Ristrutturazioni 50% e il Superbonus 110%.  Ecco come si fa.

Ma con la Manovra 2022 questa opzione non verrà rinnovata per i bonus ordinari, se non per per interventi da 110% e fino al 2025.

Sei un tecnico? Allora ti può essere utile l’ebook (in pdf) Prontuario tecnico per il Sismabonus e per il Super Sismabonus !

* Zone di pericolosità sismica

La classificazione sismica dell’Italia operata con l’Ordinanza 3274/2003 elimina la categoria “non classificato” e introduce quattro zone di pericolosità sismica decrescente:

  • Zona 1 – È la zona più pericolosa: la probabilità che capiti un forte terremoto è alta
  • Zona 2 – In questa zona forti terremoti sono possibili
  • Zona 3 – In questa zona i forti terremoti sono meno probabili rispetto alle zone 1 e 2
  • Zona 4 – È la zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa

A ciascuna zona è attribuito un valore dell’azione sismica utile per la progettazione (espresso in termini di accelerazione massima su roccia: zona 1 0.35 g – zona 2 0.25 g – zona 3 0.15 g – zona 4 0.05 g).

Sismabonus, guida Agenzia Entrate

Trovi tutti i dettagli sul Sismabonus nella guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate (l’ultima versione è di luglio 2019) >> Leggila e scaricala qui