Ecobonus 2021: cos’è e come funziona

L’ecobonus è la detrazione fiscale riconosciuta per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Ad introdurre gli incentivi riconosciuti per gli interventi di efficienza energetica è stato il decreto-legge del 04/06/2013 n. 63.

Le regole relative ai limiti di spesa, ai lavori ammessi in detrazione fiscale e agli adempimenti richiesti sono contenute all’articolo 14 del DL n. 63/2013, più volte modificato nel corso degli anni e ad ultimo dalla Legge di Bilancio 2021.

L’ecobonus è una detrazione fiscale Irpef ed Ires, concessa per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Le spese ammesse sono numerose, e proprio su tale aspetto ci soffermeremo di seguito, specificando quali rientrano nel superbonus del 110 per cento, e quali sono invece ammesse in detrazione fiscale con le aliquote ordinarie del 65 e del 50 per cento per specifiche tipologie di lavori.

 

Ecobonus 2021, detrazione fiscale fino al 110 per cento: elenco spese ammesse, limiti e beneficiari

Tra le importanti novità che hanno caratterizzato l’ecobonus, c’è indubbiamente la detrazione fiscale del 110 per cento, il superbonus, introdotta dal decreto Rilancio ed oggetto di modifiche ad opera della Legge di Bilancio 2021.

L’ecobonus sale al 110 per cento per il seguente elenco di spese ammesse ed entro specifici limiti di spesa:

Elenco lavori ammessi ecobonus 110 per cento Limiti di spesa
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a 8’ immobiliari;
15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari
interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 immobiliari
interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari 30.000 euro

Quelli riportati nella tabella di cui sopra sono i lavori trainanti.

La Legge di Bilancio 2021 ha esteso la possibilità di accedere all’ecobonus del 110 per cento anche per i lavori di coibentazione del tetto, che rientrano nell’agevolazione senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Pur non rientrando tra i lavori di riqualificazione energetica, entrano nell’ambito del superbonus anche i lavori finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (art.16-bis, comma I, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) e anche nel caso siano effettuati in favore di persone con più di 65 anni.

Accedono all’ecobonus del 110 per cento anche i lavori “trainati”, ovvero specifiche tipologie di spese eseguite congiuntamente a quelle di cui sopra o a lavori ammessi al sismabonus del 110 per cento.

Tra queste rientrano tutte le spese ammesse all’ecobonus ordinario del 65 e del 50 per cento.

L’articolo 119 del decreto Rilancio include poi le seguenti tipologie di spese:

  • impianti fotovoltaici, inclusi accumulatori, nel limite di spesa di 48.000 euro, 2.400 euro per Kw di potenza nominale dell’impianto. Rientrano anche i sistemi di accumulo integrati, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo. In questo caso però è previsto il vincolo di cedere ad una GSE l’energia prodotta e non consumata;
  • se abbinata ai lavori trainanti, la detrazione del 110 per cento si applica anche all’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, entro il limite di spesa di 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 1500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine.

Per accedere all’ecobonus del 110 per cento è necessario effettuare specifici adempimenti:

  • APE ante e post lavori, rilasciato da un tecnico abilitato, per attestare di aver effettuato un passaggio ad almeno 2 classi energetiche superiori a quelle iniziali (o della classe energetica più alta);
  • rispetto dei requisiti minimi e della congruità delle spese, da attestare mediante asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.

A questi, si aggiungono gli adempimenti ordinari relativi all’ecobonus 2021, tra cui l’invio della comunicazione ENEA.

Il superbonus del 110 per cento potrà essere applicato alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022. Tale termine è ulteriormente esteso fino al 31 dicembre 2022 se al 30 giugno sono eseguiti lavori pari almeno al 60 per cento del progetto.

Per gli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari), la proroga è al 31 dicembre 2022, e slitta al 30 giugno 2023 alle medesime condizioni di cui sopra.

Ecobonus 110 Proroga breve Proroga lunga
Superbonus 110 per cento 30 giugno 2022 31 dicembre 2022 solo se 60 per cento dei lavori effettuati entro i termini della proroga breve
Superbonus 110 per cento IACP 31 dicembre 2022 30 giugno 2023 solo se 60 per cento dei lavori effettuati entro i termini della proroga breve

 

Ecobonus 2021, detrazione fiscale 65 per cento: elenco spese ammesse e limiti di importo

All’ecobonus 2021 del 110 per cento si affiancano le detrazioni fiscali ordinarie: i lavori di riqualificazione energetica restano agevolati al 65 per cento ed al 50 per cento se non eseguiti congiuntamente a quelli trainanti elencati in precedenza.

Riportiamo quindi l’elenco delle spese ammesse all’ecobonus del 65 per cento ed i relativi limiti di spesa per la detrazione, basandoci sul decreto requisiti tecnici del MISE:

Elenco lavori ecobonus 2021 Definizione Detrazione massima Aliquota Detrazione
Riqualificazione globale Riqualificazione energetica globale 100.000 euro 65 per cento
Involucro edilizio Coibentazione di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) 60.000 euro 65 per cento
Collettori solari Installazione di collettori solari termici 100.000 euro 65 per cento
interventi di di climatizzazione invernale e produzione acqua calda sanitaria con installazione sistemi di termoregolazione evoluti 30.000 euro 65 per cento
caldaie a condensazione su parti comuni di edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari in condominio 30.000 euro 65 per cento
sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di aria calda a condensazione 30.000 euro 65 per cento
sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza 30.000 euro 65 per cento
microcogeneratori 100.000 euro 65 per cento
sostituzione scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore 30.000 euro 65 per cento
sistemi di building automation 15.000 euro 65 per cento

 

Ecobonus 2021, detrazione fiscale 50 per cento: elenco spese ammesse e limiti di importo

A partire dal 1° gennaio 2018, l’ecobonus è stato ridotto al 50 per cento per specifiche tipologie di spese.

Ecco quindi l’elenco delle spese ammesse all’ecobonus del 50 per cento per il 2021 ed i relativi limiti massimi di importo:

Elenco lavori ecobonus 2021 Definizione Detrazione massima Aliquota Detrazione
Involucro edilizio sostituzione di finestre comprensive di infissi 60.000 euro 50 per cento
installazione di schermature solari 60.000 euro 50 per cento
Impianto di climatizzazione invernale e produzione acqua calda sanitaria Caldaie a condensazione su singole unità immobiliari con efficienza energetica per riscaldamento superiore o uguale al 90 per cento 30.000 euro 50 per cento
installazione impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentabili a biomasse combustibili 30.000 euro 50 per cento

 

Ecobonus 2021: detrazione fiscale fino all’85 per cento per i condomini

Per i condomini, in relazione ai lavori effettuati fino al 31 dicembre 2021, l’ecobonus arriva fino all’85 per cento.

Ecobonus condomini 2021 Definizione Spesa massima Aliquota Detrazione
Involucro edilizio interventi su parti comuni che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente 40.000 euro 70 per cento
stessi interventi di cui sopra che portano al conseguimento di risparmi energetici di cui alle tabelle 3 e 4, allegato I, decreto 26/06/2015 40.000 euro 75 per cento
stessi interventi di cui sopra eseguiti in zone sismiche 1,2,3 che portano a riduzione del rischio di una classe 136.000 euro 80 per cento
stessi interventi di cui sopra eseguiti in zone sismiche 1,2,3 che portano a riduzione del rischio di due classi 136.000 euro 85 per cento

 

Ecobonus 2021, soggetti beneficiari

L’ecobonus 2021 può essere richiesto da tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che risultino possessori di un immobile in favore del quale vengono posti in essere lavori finalizzati al risparmio energetico

Potranno richiedere la detrazione fiscale anche i contribuenti incapienti in relazione alle spese sostenute in edifici privati: si tratta, in pratica, di chi ha redditi esentasse in quanto inferiori al minimo.

Nel dettaglio, i contribuenti che possono richiedere la detrazione fiscale sono:

  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • persone fisiche ovvero: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini per gli interventi sulle parti comuni, inquilini, coloro che possiedono un immobile in comodato, familiari o conviventi che sostengono le spese.

La detrazione fiscale è riconosciuta soltanto su lavori di riqualificazione energetica effettuati su unità immobiliari ed edifici residenziali esistenti.

 

Non sono ammesse in detrazione le spese sostenute in corso di costruzione di un nuovo immobile.

Ecobonus 2021: pagamento spese con bonifico parlante

Le spese detraibili con l’ecobonus dovranno essere pagate:

  • per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. I contribuenti nel versamento con bonifico dovranno indicare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il c.f. del soggetto a favore di cui si effettua il pagamento;
  • i contribuenti titolari di reddito d’impresa non sono soggetti all’obbligo di pagare tramite bonifico ma l’importante è conservare idonea documentazione per la prova delle spese.

 

Ecobonus 2021: cessione del credito e sconto in fattura

In alternativa all’uso diretto della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, per i lavori ammessi all’ecobonus del 110, 65 e 50 per cento, anche per il 2021 si potrà optare:

  • per lo sconto in fattura, cioè un contributo anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Le istruzioni operative per capire come fare per esercitare l’opzione della cessione del credito sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento pubblicato in data 8 agosto 2020, modificato dal successivo provvedimento del 12 ottobre ai fini dell’aggiornamento del modello di comunicazione.

La comunicazione di cessione del credito per i bonus casa ordinari ed in riferimento agli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, deve essere inviata dal beneficiario della detrazione o da un intermediario.

Diverse le regole per la cessione dell’ecobonus 110 per cento.

In tal caso, a trasmettere il modulo telematico è esclusivamente il soggetto che ha rilasciato il visto di conformità.

Per i lavori sulle parti comuni del condominio rientranti nei bonus ordinari, ad inviare la comunicazione sarà l’amministratore, direttamente o tramite un intermediario. Nel caso di condominio senza amministratore, l’invio dovrà essere effettuato da uno dei condòmini appositamente incaricato.

Nel caso di lavori sulle parti comuni del condominio ammessi al superbonus del 110 per cento, la comunicazione può essere inviata:

  • dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
  • dall’amministratore di condominio, direttamente o tramite un intermediario.

Prima di comunicare di voler cedere il credito d’imposta spettante, il contribuente o il condominio che intende accedere all’ecobonus del 110 per cento dovrà inviare l’asseverazione all’ENEA.

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, per i lavori di isolamento termico degli edifici, per la sostituzione della caldaia in condominio così come in edifici unifamiliari, così come per gli ulteriori lavori “trainati” di riqualificazione energetica ammessi al superbonus del 110 per cento (commi 1, 2 e 3 articolo 119 del decreto Rilancio), la comunicazione per la cessione del credito dovrà essere preceduta dalla trasmissione dell’asseverazione sul rispetto dei requisiti e della congruità delle spese inviata dal tecnico abilitato.

Si potrà comunicare di voler cedere il credito d’imposta dal quinto giorno successivo al rilascio della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazioni.

La scadenza per l’invio del modulo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate è fissata al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese.

 

Comunicazione ENEA Ecobonus 2021

Come abbiamo avuto modo di vedere, la comunicazione ENEA diventa quantomai centrale per la fruizione dell’ecobonus. Si ricorda che questa è obbligatoria non solo per l’ecobonus del 110 per cento, ma anche per la detrazione del 50 o 65 per cento.

La comunicazione ENEA delle spese effettuate deve essere inviata entro la scadenza di 90 giorni dalla data di fine dei lavori.

Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali dell’Ecobonus 2021 bisognerà inviare all’ENEA i seguenti dati:

  • dati anagrafici del beneficiario;
  • informazioni relative all’immobile oggetto di intervento;
  • tipologia di intervento.

In sede di compilazione, si consiglia di consultare le istruzioni contenute nel vademecum per l’Ecobonus pubblicato da ENEA, contenente una scheda per ciascuna delle tipologie di lavoro ammesso in detrazione fiscale.