Come avviene una scissione societaria? Quali sono i suoi effetti? Esistono diversi tipi di scissione?

Se ti stai ponendo questi interrogativi molto probabilmente ti trovi davanti a una scelta imprenditoriale non indifferente.

La scissione, infatti, determina un importante stravolgimento negli assetti societari, motivo per cui appare agevole comprenderne bene l’istituto giuridico prima di soffermarci sulla procedura di scissione e sugli effetti dalla stessa prodotti.

Cosa si intende per scissione societaria?

Quando parliamo di scissione societaria intendiamo quell’operazione tramite cui una società viene scissa in due o più nuove società, con una ridistribuzione delle varie quote tra i vecchi soci.

Tale istituto nasce al fine di poter realizzare un miglioramento dell’organizzazione societaria, sia da un punto di vista oggettivo sia soggettivo.

Al riguardo, tramite tale operazione è possibile riorganizzare e razionalizzare le risorse produttive, decentrando l’attività (scissione oggettiva). Contestualmente, la stessa operazione consente di riassettare l’azienda anche da un punto di vista sociale, con la realizzazione di diverse nuove compagini sociali (scissione soggettiva).

Detto ciò, oltre che sotto il profilo organizzativo, la scissione incide anche sotto l’aspetto economico.

Con tale operazione, infatti, è possibile rispondere altresì alle diverse esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione patrimoniale, come meglio vedremo di seguito.

Quali sono le sue finalità economiche?

Da un punto di vista economico, molto brevemente possiamo precisare che tale operazione consente il raggiungimento di diversi obbiettivi, quali:

  • suddivisione della compagine sociale originaria, tramite cui avviene una nuova definizione dell’assetto patrimoniale dell’impresa, con un’attribuzione delle quote o azioni delle società beneficiare, in capo ai soci della scissa, non proporzionali (come si vedrà inseguito);
  • riorganizzazione dell’impresa con attribuzione proporzionale delle azioni o quote delle società beneficiare;
  • cessione dell’azienda tramite una scissione totale e la nascita di una nuova beneficiaria, con vendita delle azioni ad un distinto gruppo.

Le diverse tipologie di scissione societaria

Se ti stai domandando quante tipologie di scissione esistano, sappi che tale istituto ricalca un po’ quanto previsto già dalla fusione, motivo per cui, un primo aspetto su cui possiamo soffermarci è l’omogeneità o eterogeneità della scissione.

Precisamente, quando le società beneficiarie della scissione appartengono alla medesima categoria della società scissa si può parlare di scissione omogenea.

Viceversa, si parla di scissione eterogenea in tutti i casi in cui, a seguito di tale operazione, le società beneficiarie si presentano di diversa categoria rispetto alla società scissa.

Detto ciò, la scissione societaria permette, da un punto di vista patrimoniale, di realizzare una suddivisione del patrimonio sociale.

Al riguardo, a seguito di tale operazione è possibile suddividere il patrimonio sociale mediante un suo trasferimento alle nuove società (in questo caso di parla di scissione in senso stretto) o a più società preesistenti (in tal caso si ha una scissione per incorporazione).

La scissione può altresì distinguersi in totale o parziale, come sancito dall’art. 2506 del Codice Civile, come di seguito andremo a vedere.

Quando si ha una scissione totale?

Parliamo di scissione totale ogni qualvolta una società trasferisce (una volta scissa) tutto il proprio patrimonio a più società andando a cessare la propria esistenza.

Con tale operazione la società “madre” viene meno senza che si abbia una liquidazione.

Ai fini di una tutela dei soci, l’ordinamento ha previsto che quest’ultimi ricevano azioni delle società beneficiarie nel rispetto del rapporto di scambio presente all’interno del progetto di scissione (di cui si parlerà).

Detto ciò, affinché si possa parlare di scissione totale, è necessario che venga rispettato il requisito della pluralità di società beneficiarie.

Il motivo sta nel fatto che un eventuale trasferimento del patrimonio di una società all’interno di un’unica azienda beneficiaria non determinerebbe una scissione bensì una fusione per incorporazione.

Cosa si intende per scissione parziale?

A differenza della totale, in caso di scissione societaria parziale, l’azienda scissa non trasferisce interamente il proprio patrimonio a due o più società beneficiare bensì mantiene una parte dello stesso.

Così facendo la scissa continuerà a esistere, così come i suoi soci.

Questi, oltre a conservare parte del proprio patrimonio, saranno legittimati a ricevere un complesso di azioni delle società beneficiarie, nel rispetto del rapporto di cambio.

Pertanto, rispetto alla scissione totale, nella parziale, la società scissa si mantiene in vita ma vede ridursi il proprio patrimonio, ripartito tra le diverse società beneficiarie.

Le ulteriori classificazioni della scissione

Oltre alle tipologie descritte, per completezza, possiamo riportare brevemente di seguito le altre differenti forme di scissione (o per meglio dire classificazioni), tra le quali si ricordano:

  • proporzionale (in essa le quote assegnate ai soci della società scissa, da parte delle società beneficiarie, appaiono proporzionali a quelle precedentemente possedute);
  • non proporzionale (ai soci della società scissa vengono assegnate quote in proporzione differente rispetto quelle detenute originariamente);
  • asimmetrica (in essa si rinviene l’ipotesi, previo consenso unanime, in cui alcuni dei soci della scissa non vedano attribuirsi quote della società beneficiaria ma solamente della stessa scissa).

Il procedimento di scissione societaria

Impostato sulla falsariga della fusione, attualmente il procedimento di scissione è disciplinato dagli artt. 2506 – 2506-quater del Codice Civile, le cui principali fasi risultano essere le seguenti:

  • fase preparatoria;
  • pubblicitaria;
  • deliberativa;
  • eventuale opposizione di creditori;
  • fase conclusiva attuativa.

Le stesse rappresentano l’iter necessario per eseguire una scissione societaria, che meglio andremo a vedere qui di seguito.

1. Fase preparatoria

La prima fase si definisce preparatoria in quanto rappresentativa di quel momento in cui avviene la raccolta della documentazionenecessaria per la scissione, nonché l’elaborazione e redazione del progetto di scissione.

Al riguardo, possiamo brevemente definire tale progetto quale vero e proprio documento informativo essenziale per la procedura di scissione, la cui redazione, spettante all’organo amministrativo, risulta sempre obbligatoria.

Analogamente a quanto previsto dal progetto di fusione, anche il progetto di scissione deve contenere i seguenti documenti:

  • Denominazione e ragione sociale e sede delle società partecipanti alla scissione;
  • Eventuale atto costitutivo della nuova società;
  • Esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie;
  • Rapporto di cambio delle azioni o quote e l’eventuale conguaglio in denaro per i soci della società scissa;
  • Modalità di assegnazione delle predette azioni o quote delle società beneficiarie.

Ciò posto, oltre al progetto di scissione, l’organo amministrativo deve altresì redigere una relazione accompagnatoria ai sensi dell’art. 2506-ter del Codice Civile.

La medesima norma, inoltre, prevede, come per la fusione, che venga fornita una relazione degli esperti circa la congruità e fattibilità del rapporto individuato dall’organo amministrativo e riportato all’interno del progetto di fusione.

2. Fase pubblicitaria

Una volta raccolta e redatta tutta la documentazione prevista, è possibile procedere alla fase successiva, ossia la fase pubblicitaria.

Tale fase si caratterizza per il deposito degli atti relativi all’operazione di scissione.

Al riguardo, si prevede, ad esempio, il deposito presso il Registro Imprese del progetto di scissione, nonché un suo deposito (in corredo con gli ultimi bilanci, la situazione patrimoniale, nonché le relazioni dell’organo amministrativo e degli esperi) presso la sede legale della società.

A questo punto, una volta data pubblicità dell’operazione di scissione, sarà necessario fissare una data per la decisione in merito, per la quale è previsto un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di iscrizione del progetto nel Registro Imprese.

3. Fase deliberativa

Passiamo così alla terza fase, detta deliberativa, durante la quale si decide sulla scissione.

In tale fase dobbiamo tenere presente che la decisione vede coinvolgere l’assemblea dei soci di ciascuna società partecipante alla scissione e l’organo amministrativo, in luogo dell’assemblea dei soci.

Una volta deliberata la decisione, essa deve depositarsi presso il registro delle imprese competente ai fini dell’iscrizione.

Al riguardo è importante ricordare l’obbligatorietà del deposito della delibera di scissione, nonché i documenti di cui all’art. 2501-septioes del Codice Civile.

4. Eventuale opposizione dei creditori

A questo punto, proprio come per la fusione, dobbiamo ricordarci che anche in caso di scissione l’ordinamento ha legittimato l’opposizione da parte dei creditori sociali delle società partecipanti alla scissione.

Precisamente, appaiono legittimati ad opporsi i creditori sociali esistenti prima della data di iscrizione nel registro delle imprese del progetto di scissione.

Agli stessi si affiancano inoltre i possessori di titoli obbligazionari emessi dalle società partecipanti.

In questo modo il legislatore ha previsto una tutela nei confronti di quei creditori che temono un pregiudizio della propria posizione a seguito dell’operazione di scissione.

5. Fase conclusiva attuativa

Arriviamo così alla fase finale, con la quale viene a formalizzarsi l’atto di scissione, una volta trascorsi 60 giorni dalla data dell’ultima iscrizione effettuata.

Al riguardo, molto brevemente possiamo dire che l’atto di scissione deve necessariamente risultare da atto pubblico e deve iscriversi presso il registro delle imprese competente, in ragione della sede di ciascuna società partecipante alla procedura di scissione.

Fondamentalmente il procedimento viene a concludersi con la stipula dell’atto di scissione.

Da ultimo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 2506-quater del Codice Civile, la scissione produce i propri effetti una volta eseguita l’ultima iscrizione delle società partecipanti.

Quali sono gli effetti della scissione societaria?

Come abbiamo precisato pocanzi, l’art. 2506-quater precisa che la scissione ha effetto dal momento in cui avviene l’ultima iscrizione, dell’atto di fusione, presso il registro delle imprese.

A partire da quel momento, le società beneficiare della scissione acquisiscono tutti i diritti e i doveri in capo alla scissa, proseguendo nei rapporti da quest’ultima antecedentemente instaurati.

Ove le società beneficiarie risultano essere già esistenti, al fine di tutelare i propri assetti organizzativi (anche da un punto di vista patrimoniale), è prevista la possibilità di postdatare l’efficacia della scissione.

Affinché ciò sia possibile è, però, necessario prevederlo all’interno dello stesso progetto di scissione.

Ciò posto, la citata norma, al suo comma 3, prevede che ciascuna società beneficiaria sia solidalmente responsabile dei rapporti della società scissa, nei limiti del patrimonio netto assegnatogli, per tutti quei debiti non soddisfatti nei confronti di terzi creditori.

Da ultimo possiamo concludere precisando che la scissione è quell’operazione con la quale avviene una riorganizzazione societaria in due o più società beneficiarie, alle quali vengono a trasferirsi sia i diritti che i doveri, sostituendosi nei rapporti della scissa.