In che consiste la cessione di azienda
A norma dell’articolo 2555 del codice civile, l’azienda è costituita da quel complesso organizzato di beni a disposizione dell’imprenditore e finalizzati all’esercizio della sua impresa.
Gestire un’azienda comporta l’organizzazione dell’impresa, e tra le possibili azioni che possono essere poste in essere ce ne sono relative ai trasferimenti societari di rami di azienda, sino alla cessione dell’azienda stessa. Sono scelte imprenditoriali poste in essere per diversi motivi, perché le vicende dell’azienda, relative alla circolazione e al trasferimento della stessa, possono avere come conseguenze trasferimenti temporanei o definitivi, che derivano da contratto o da testamento, e possono essere sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.
La cessione di azienda si deve menzionare tra le vicende societarie di maggiore rilievo. Si parla di cessione di azienda quando le parti stipulano una convenzione che ha come oggetto il trasferimento di beni aziendali, organizzati dallo stesso imprenditore in un contesto produttivo e finalizzati allo svolgimento dell’attività d’impresa.
Il contesto produttivo nel quale i beni trasferiti sono inseriti non deve essere sempre esistente; si può verificare la cessione di azienda anche se il trasferimento di beni faccia parte di un contesto produttivo ancora potenziale. Questo vale anche per la cessione di un ramo dell’azienda stessa.
Non si deve confondere la cessione di azienda con la cessione di beni aziendali.
Nonostante sia vero che la cessione di una parte dei beni strumentali di proprietà aziendali rientra tra le ipotesi di cessione di azienda, è diversa dal cedere singoli beni aziendali, di natura strumentale, che sono suscettibili di rappresentare la potenzialità produttiva propria dell’impresa e integrano la diversa situazione della cessione di beni aziendali. Per questo, si considera cessione d’azienda anche la cessione di una parte dei beni aziendali, purché si mantenga un’organizzazione autonoma, capace e idonea a consentire l’esercizio dell’attività d’impresa.
Secondo l’articolo 2112 comma 5 del codice civile, si considera trasferimento di azienda una qualsiasi azione, posta in essere attraverso una cessione o fusione contrattuale, che determini il cambiamento della titolarità di un’attività economica organizzata, indipendentemente dallo scopo di lucro, che mantiene, anche in seguito al trasferimento, una sua identità aziendale, incluso il suo valore economico e produttivo.
Se il trasferimento non ha ad oggetto una parte dell’azienda si può parlare di trasferimento di ramo di azienda, che si verifica quando si trasferisce una parte aziendale che può essere considerata autonoma a livello funzionale, perché in grado di provvedere in modo autonomo a proseguire l’attività che svolgeva prima del trasferimento, perseguendo gli stessi obiettivi produttivi.
La cessione di azienda viene posta in essere attraverso un contratto, che deve avere forma scritta ma a fini probatori e non per la validità della cessione stessa. La forma scritta è richiesta quando è la stessa natura dei beni trasferiti o il tipo di contratto dal quale nasce il trasferimento a richiedere una particolare forma contrattuale.
Il trasferimento di azienda può avvenire anche per successione, in caso di decesso del titolare (mortis causa), oppure donazione, se il titolare decida di trasferire la sua azienda attraverso un gratuito. Il trasferimento potrebbe anche avvenire attraverso la stipula di un atto pubblico informatico.
Se le imprese cedute sono soggette a registrazione presso il registro delle imprese, gli atti di cessione devono essere iscritti presso il registro delle imprese, e redatti con atto pubblico o scrittura privata autenticata, prevedendo il deposito della stessa iscrizione, da parte del notaio, entro trenta giorni.